Articolo 1
(Denominazione e Sede)

  1. E’ liberamente costituita, con sede ad Ancona, presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi”, Via Corridoni 11, una Associazione di volontariato sotto la denominazione di “Associazione FA.NP.I.A.” (Associazione Famiglie Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza).
  2. L’Associazione ha carattere laico, struttura democratica, è apolitica e non ha alcun fine di lucro.

Articolo 2
(Finalità)

  1. L’Associazione di volontariato “ASSOCIAZIONE FA.NP.I.A.” (Associazione Famiglie Infanzia Adolescenza), di seguito indicata come “FA.NP.I.A.”, è disciplinata dal presente Statuto che ne costituisce la regola fondamentale di comportamento.
  2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione.
  3. L’Associazione non ha scopi di lucro, ma esclusivamente di solidarietà assistenziale, sociale, sanitaria, scientifica e culturale.
  4. L’Associazione FA.NP.I.A. persegue le seguenti finalità:
    a) Promuovere ogni tipo di iniziativa atta ad estendere la prevenzione delle patologie neurologiche e/o psichiatriche.
    b) Migliorare l’assistenza e la cura dei pazienti in età evolutiva che ne sono affetti potenziando o adeguando le dotazioni strumentali dei centri di neuropsichiatria e concorrendo al rafforzamento delle strutture socio-assistenziali dedicate alla famiglia del diversamente abile.
    c) Promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra famiglia-medico di base-operatori delle strutture territoriali-medico dei centri specialistici dedicati alla cura ed alla riabilitazione del disabile di tipo neuropsichiatrico.
    d) Promuovere l’informazione relativa alla patologia neuropsichica dell’infanzia e dell’adolascenza.
    e) Diffondere la conoscenza degli strumenti operativi e previdenziali di cui possono usufruire tutti coloro che sono affetti da problemi neuropsichici, favorendo e concorrendo ad applicare le leggi esistenti e per proporne di nuove e più rispondenti.
    f) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento e convenzioni con enti pubblici (scuola, enti locali, territoriali, ASL, Ospedali, Istituti di ricerca e cura) e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, Nazionali ed Estere, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e di avviamento al lavoro e allo scopo di ricercare i necessari sostegni e fondi per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
    g) Favorire la formazione e l’aggiornamento del personale che agisce nei processi educativi e di recupero.
    h) Patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa che sia ritenuta dal Consiglio Direttivo opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire gli scopi sopraddetti.
    i) Tutelare il massimo rispetto alle esigenze di riservatezza dei singoli e delle famiglie in base al principio che l’informazione deve riguardare la malattia e non i malati.
    j) Erogare prestazione e servizi a favore dei malati e delle loro famiglie.
    k) Aiutare il diversamente abile a rapportarsi con “l’ambiente fisico e sociale in cui vive migliorando le sue modalità di approccio comunicativo.

Articolo 3
(Soci)

  1. Sono soci fondatori dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
  2. Possono essere soci della FA.NP.I.A. i familiari di bambini ed adolescenti portatori di patologie neuropsichiche, gli operatori che agiscono nel settore, nonché tutti i cittadini che condividono le finalità dell’Associazione.
  3. Le domande di ammissione devono essere rivolte al Consiglio Direttivo e contengono l’impegno ad osservare il presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali e l’eventuale regolamento interno: l’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
  4. Il socio che, già ammesso all’Associazione, ne sia stato successivamente escluso per morosità, può essere riammesso previo pagamento della quota associativa annuale riferita all’anno in corso; in tal caso non è necessario avanzare ulteriore domanda di ammissione.

Articolo 4
(Diritti e Doveri dei Soci)

  1. I soci sono impegnati all’osservazione delle norme statutarie.
  2. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
  3. Tutti i soci si impegnano, nei limiti delle loro singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e personalmente la loro opera e collaborazione per l’attuale ed il conseguimento degli scopi della Associazione.
  4. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
  5. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
  6. I soci prestano la propria opera in modo gratuito, salvo rimborsi delle eventuali spese vive sostenute e documentate.

Articolo 5
(Recesso ed Esclusione)

  1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: decesso, dimissioni scritte, scioglimento della FA.NP.I.A., indegnità e morosità.
  2. Il recesso può avvenire in qualsiasi momento, ed avrà effetto allo scadere dell’anno in corso fatta eccezione per l’esclusione per morosità che, accertata al termine dell’anno, produce i suoi effetti nel momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
  3. L’esclusione per indegnità, proposta dal Consiglio Direttivo, deve essere deliberata, con voto di maggioranza, dall’Assemblea.
  4. E’ facoltà del socio proposto per l’esclusione per indegnità chiedere di essere ascoltato dall’Assemblea prima della deliberazione.
  5. L’esclusione per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo.
  6. I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono tornare in possesso delle quote associative annuali e di eventuali contributi versati.
  7. In caso di morte di un socio nessun diritto spetta agli eredi.

Articolo 6
(Entrate dell’Associazione)

  1. Sono entrate dell’Associazione:
    – le quote associative;
    – i contributi dello Stato, di Enti od Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
    – i contributi volontari, lasciti, donazioni;
    – i rimborsi derivanti da convenzioni;
    – le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    – gli introiti da congressi, da convegni, da seminari, da raccolte pubbliche, da borse di studio, da corsi di aggiornamento e da manifestazioni similari

Articolo 7
(Organi dell’Associazione)

  1. Sono organi dell’Assciazione:
    a) L’Assemblea Generale dei Soci;
    b) Il Consiglio Direttivo;
    c) Il Presidente;
    d) Il Comitato Tecnico Scientifico;
    e) L’Organo di Controllo.

Articolo 8
(Assemblea Generale dei Soci)

  1. L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci dell’Associazione ed è ordinaria e straordinaria.
  2. L’Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente dell’Associazione; in mancanza, da un Socio designato dalla maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto.
  3. Spetta al Presidente stabilire l’ordine del giorno e fungere da moderatore.
  4. Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale dal Segretario che lo firma insieme al Presidente.
  5. Il verbale è conservato, a cura del Segretario, nella sede sociale o negli uffici dell’Associazione.

Articolo 9
(Convocazione dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
  2. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati; la richiesta va inoltrata alla Segreteria dell’Associazione tramite posta ordinaria, prioritaria, raccomandata, assicurata, celere, con telegramma od anche per posta elettronica.
  3. La convocazione dell’Assemblea è inviata a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; l’invio per telegramma, per posta prioritaria, raccomandata, assicurata, celere, o altre forme è disposto subordinatamente all’avvenuto deposito di specifica richiesta ed avviene comunque a spese del richiedente.
  4. Nell’atto di convocazione debbono essere indicati il luogo, la data, l’ora dell’inizio dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
  5. L’Assemblea deve essere convocata di norma in Ancona, anche fuori della sede sociale.

Articolo 10
(Validità dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente più della metà degli associati.
  2. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
  3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno ¾ dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. La seconda convocazione può aver luogo almeno mezz’ora dopo la prima.
  5. L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei volontari presenti o rappresentati per delega. Ogni socio può disporre di una sola delega e può farsi rappresentare da un altro socio, ma non da un membro del Consiglio Direttivo.
  6. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento.
  7. L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci.

Articolo 11
(Competenze dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria:
    a) elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, stabilendone il numero.
    b) provvede eventualmente all’elezione dei consiglieri da nominare in sostituzione dei decaduti.
    c) Approva:
    – la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
    – il bilancio dell’esercizio sociale;
    d) delibera su:
    – indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
    – determinazione della quota associativa annuale;
    – esclusione dei Soci dall’Associazione per indegnità;
    – compiti aggiuntivi ai componenti del Consiglio Direttivo;
    – ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per Statuto o per
    decisione del Consiglio Direttivo.
  2. L’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria delibera in ordine a:
    – modifica dell’atto costitutivo e/o dello Statuto;
    – scioglimento dell’Associazione con nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei criteri per la liquidazione del patrimonio e per la devoluzione dei beni residui, fermo restando che il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto, secondo direttive date dall’Assemblea, interamente a scopo di beneficenza e, preferibilmente, ad altra Istituzione pubblica o privata con analoga finalità.

Articolo 12
(Votazioni dell’Assemblea)

  1. Hanno diritto al voto tutti i soci dell’Associazione.
  2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro attività, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
  3. Le delibere dell’Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di più della metà dei soci; in seconda convocazione, la deliberazione, maggioritaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 13
(Consiglio Direttivo)

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo così costituito:
    – da 4 a 8 componenti eletti dall’Assemblea Generale tra tutti i soci;
    – un rappresentante del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 19.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
  3. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
  4. Le cariche associative sono assolutamente gratuite.

Articolo 14
(Competenze del Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare, scegliendoli fra i componenti eletti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Economo.
  2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    a) esegue le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
    b) delibera l’ammissione all’associazione di nuovi soci;
    c) delibera l’esclusione dall’associazione dei soci morosi;
    d) compie tutti gli Atti dell’amministrazione ordinaria e straordinaria per l’attuazione degli scopi e delle finalità per i quali è stata costituita l’Associazione, eccezion fatta per quelli attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto; debbono essere considerati atti di ordinaria amministrazione tutti quelli esecutivi inerenti e necessari per la normale gestione dell’attività dell’organizzazione nell’ambito delle indicazioni dell’Assemblea e dei deliberati del Consiglio Direttivo;
    e) nomina, nei casi in cui ve ne sia indicazione o necessità, rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, ecc.;
    f) appronta il bilancio di ogni esercizio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    g) tiene e conserva presso gli uffici dell’Associazione un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo, un libro Soci e un “registro dei Volontari”, solo quest’ultimo obbligatoriamente da vidimare, delegando tali compiti all’Economo per quanto riguarda il “libro cassa” ed al Segretario per gli altri.

Articolo 15
(Convocazione del Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta di tre Consiglieri.
  2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
  3. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dall’incarico il Consigliere che senza motivo non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
  4. Altri motivi di decadenza sono rappresentati da:
    a) dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente o al Segretario;
    b) decesso;
  5. Ad ogni Consigliere decaduto subentrerà il Socio che ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nell’elezione del Consiglio; a parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la maggior anzianità di iscrizione; il Consigliere così nominato resterà in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica quello decaduto; se nessun altro Socio, oltre ai Consiglieri in carica o decaduti, ha riportato voti nelle elezioni del Consiglio, viene convocata un’Assemblea dei Soci per provvedere all’elezione dei Consiglieri da nominare in sostituzione dei decaduti.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute di norma ad Ancona nella sede della Associazione on in altra sede indicata sull’atto di convocazione che dovrà essere inviato per posta ordinaria e elettronica almeno otto giorni prima della riunione o, per telegramma, almeno tre giorni prima.

Articolo 16
(Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

  1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
  2. In caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente.

Articolo 17
(Compiti del Presidente)

  1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino allo scadere del Consiglio che la ha eletto ed è rieleggibile.
  2. Il Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.
  3. In caso di impedimento od assenza il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 18
(Compiti del Segretario)

  1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino allo scadere del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.
  2. Il Segretario, oltre alle mansioni richiamate dall’articolo 14 comma 2 lettera g) del presente Statuto, è preposto alle seguenti attività:
    – tiene aggiornato il libro dei Soci;
    – provvede al disbrigo della corrispondenza;
    – compila i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando la tenuta dei relativi libri e conservando tutti gli atti deliberativi.

Articolo 19
(Compiti dell’Economo)

  1. L’Economo viene nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino allo scadere del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.
  2. L’Economo, oltre alle mansioni richiamate dall’articolo 14 comma 2 lettera g) del presente Statuto, è preposto alle seguenti attività:
    – predispone lo schema del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    – tiene aggiornato il “libro cassa” che conserva unitamente ai documenti contabili;
    – predispone, se necessario, le attestazioni per le somme riscosse a titolo di erogazione liberale e gestisce e coordina l’emissione delle ricevute, potendo delegare tali funzioni esclusivamente al Presidente o al Segretario dell’Associazione.

Articolo 20
(Comitato Tecnico Scientifico)

  1. Il Comitato Tecnico Scientifico è Organo propositivo e consultivo dell’Associazione.
  2. Il Comitato Tecnico Scientifico è formato dai Medici Specialisti in servizio continuativo ed effettivo presso l’Unita Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Presidio di Alta Specializzazione “G. Salesi” di Ancona.
  3. Un rappresentante del Comitato Tecnico Scientifico, eletto dai Medici di cui al precedente comma 2, è nominato nel Consiglio Direttivo.

Articolo 21
(Organo di Controllo)

  1. L’Organo di Controllo è formato da 2 componenti nominati dall’Assemblea, scelti fra i Soci avuto riguardo alla loro competenza e rieleggibili.
  2. L’incarico è triennale ed è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
  3. All’Organo di Controllo spetta, nelle forme e nei limiti d’uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.
  4. All’Organo di Controllo spetta il compito di redigere la relazione all’Assemblea relativamente al bilancio dell’esercizio sociale.
  5. L’Organo di Controllo può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Articolo 22
(Esercizio Sociale e Bilancio)

  1. Il Bilancio coincide con l’anno solare e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
  2. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  3. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, debbono essere tenuti presso la sede o gli uffici della Associazione a disposizione dei Soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
  4. Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 23
(Convenzioni)

  1. Le Convenzioni tra l’Associazione e altri Enti e Soggetti nonché le modalità di attuazione delle medesime sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
  2. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione.
  3. Copia di ogni convenzione deve essere conservata dal segretario nella sede o negli uffici dell’Associazione.

Articolo 24
(Dipendenti e Collaboratori)

  1. L’Associazione può assumere dipendenti, instaurare rapporti di collaborazione retribuita e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari alla realizzazione degli scopi sociali per il raggiungimento dei quali non sia sufficiente l’attività di volontariato.
  2. I rapporti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
  3. L’Associazione può anche avvalersi della collaborazione di Enti, Aziende, Cooperative secondo rapporti disciplinati dalle norme di legge.

Articolo 25
(Controversie)

  1. Tutte le eventuali controversie sociali, sia tra i soci che tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono ed ex equo senza formalità di procedura.

Articolo 26
(Disposizioni Finali)

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del libro 1°, titolo II del Codice Civile, alla legge 266/91 nonché a quanto previsto dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.